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Lo Statuto del CKF

Associazione Sportiva e Culturale Canoa Kayak Friuli
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

In data 8 aprile 2008, presso la sede della Associazione Nautica Settima Zona in Aquileia, Via Dante n. 17 si sono riuniti i Signori:
Davide Tommasin, nato a Gorizia, il 23/12/1978 e residente in Aquileia (UD), in Vicolo Ara 10, C.F. TMMDVD78T23E098L;
Fabio Carletti, nato a Grado (GO), il 21/03/1982 e residente in Aquileia (UD), alla Via San Cromazio 10, C.F. CRLFBA82C21E125A;
Andrea Fasolo, nato a Gorizia, il 24/11/1974 e residente in Gorizia, alla Via Rossini 9, C.F. FSLNDR74S24E098T;
Pietro Rossin, nato a Monselice (PD), il 27/01/1970 e residente in Trieste, alla Via Santo Gavardo 3, C.F. rssptr70a27f382q;
Monica Lolato, nata a Trieste, il 31/10/1974 e residente in Trieste, alla Via Botticelli 3, C.F. LLTMNC74R71L424A;
Fabio Lucidi _, nato a Udine, il 26/02/1968 e residente in Campoformido (UD), alla Via Generale Chiesa 20, C.F. LCDFBA68B26L483P;
Gianfranco Sain, nato a Spilimbergo (PN), il 14/04/1971 e residente in Spilimbergo, alla Via Clauzetto 9/2, C.F. snagfr71d14i904;
Marco Fattori, nato a Udine, il 08/03/1974 e residente in Pradamano UD, alla Via Torricelle 17, C.F. FTTMRC74C08L483S,
in Assemblea Costituente presieduta, per nomina unanime, dal Presidente Sig. Fabio Carletti e con l’assistenza del segretario nominato per voto unanime, Sig. Andrea Fasolo, i quali,
PREMESSO CHE: è vivo e vitale l’interesse, nell’intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le attività della canoa e del kayak turistici ed è sentita l’esigenza di catalizzare tali energie attorno ad un centro permanente di vita associativa
convengono quanto segue:

Art. 1 Costituzione, denominazione, sito e forum, sede, affiliazioni e conferimento

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede ad Aquileia (UD), Via Dante n. 17 un’associazione di diritto privato non riconosciuta, non avente finalità di lucro ed operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale con funzione di promozione sociale denominata “Associazione Sportiva e Culturale Canoa Kayak Friuli” (di seguito CKF).
La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo senza la necessità di modifica del presente statuto.
Il sito www.canoafriuli.com e il forum di discussione annesso devono essere considerati come espressione del CKF.
La sede legale potrà essere mutata con delibera del Consiglio Direttivo senza la necessità di modifica del presente statuto.
La scelta di chiedere la registrazione è demandata al vaglio dell’Assemblea dei Soci che decide a maggioranza assoluta degli iscritti.
Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni e agli organismi aderenti al CONI. A seguito dell’adesione, l’Associazione si conforma agli statuti e ai regolamenti nonché alle norme e alle direttive emesse dagli Enti citati.
I soci fondatori effettuano il conferimento personale di € 70,00 per un totale di € 560,00.
La vita associativa è regolata in via principale dalle norme del presente statuto.

Art. 2 Natura e scopi

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa è apolitica e apartitica e si ispira ai principi di libertà, eguaglianza, giustizia, pace e non violenza.
Essa non ha alcuno scopo di lucro ed opera a fini culturali e sportivi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Ai sensi della normativa fiscale per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ed è obbligatorio il reinvestimento di ogni eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali dell’Associazione previste nel presente statuto.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla libera eleggibilità degli organi amministrativi e dall’elettività delle cariche associative, dal principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Civile, dalla sovranità dell’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti e dalla democraticità dei criteri di loro ammissione ed esclusione, dal principio di trasparenza delle idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
CKF ha una dimensione prettamente regionale, con particolare attenzione al territorio del Friuli Venezia Giulia ed è composta da praticanti di canoa e kayak turistici. Nel corso della vita dell’Associazione potranno essere approfondite e sviluppate sinergie con altre realtà associative esistenti in realtà territoriali limitrofe e non, anche estere, ed operanti negli stessi settori in cui opera CKF. In tale ottica, CKF si impegna a sviluppare contatti e collaborazioni con enti sia di diritto pubblico che privato operanti nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea, nello spirito dei Trattati e degli Accordi regolanti la vita degli organi della Comunità Europea, nonché dei Regolamenti, delle Direttive e delle Decisioni promananti dai suddetti organismi comunitari.

Art. 3 Finalità e attività

L’associazione si propone di:
a) promuovere, sviluppare e favorire la diffusione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia delle discipline della canoa e del kayak;
b) valorizzare la conoscenza della storia e delle tradizioni legate a questi antichissimi mezzi di spostamento su acqua;
c) valorizzare il territorio del Friuli Venezia Giulia con particolare attenzione a quello di Aquileia, della laguna di Grado e di Marano, della Costiera triestina e dei bacini idrici interni;
d) diffondere il rispetto per l’ambiente naturale, in special modo quello marino, lagunare, lacustre e fluviale;
e) promuovere e valorizzare l’arte dell’autocostruzione di canoe, kayak, pagaie ed accessori nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.
Ai fini di cui sopra l’Associazione può:
A.promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività della canoa e del kayak;
B.organizzare escursioni e visite guidate in canoa e kayak nei luoghi di cui sopra;
C.gestire impianti e strutture proprie o di terzi sempre inerenti con le discipline della canoa e del kayak;
D.indire corsi di avviamento allo sport, di attività motoria e di mantenimento;
E.organizzare corsi di attività motoria al fine di favorire l’avviamento alle discipline della canoa e del kayak turistici di persone diversamente abili;
F.organizzare seminari e workshop;
G.svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità e degli scopi sociali.
Inoltre l’Associazione potrà, mediante apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo:
aa) attivare rapporti di reciproco riconoscimento ed arricchimento culturale con altri Enti o Associazioni operanti nello stesso settore;
bb) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi anche al fine di ottenere finanziamenti pubblici o privati;
cc) organizzare attività ricreative e culturali a favore dei soci;
dd) esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

Art. 4 Soci

CKF è un’associazione a carattere aperto. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, provenienza, nazionalità, religione e pensiero, le associazioni, gli enti, le imprese e le società che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. Non possono essere ammessi soci temporanei. E’ pertanto escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
I soci si distinguono in:
1. Soci fondatori
2. Soci ordinari;
3. Soci sostenitori;
4. Soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali compongono l’originaria base personale dell’Associazione. Essi sottoscrivono l’Atto costitutivo, prestano il conferimento ivi previsto e sono esonerati dal versamento della quota associativa per l’anno in corso.
Sono soci ordinari coloro che intendono sostenere l’Associazione con il loro contributo condividendone gli scopi e partecipando alla vita associativa;
Sono soci sostenitori coloro che, grazie al particolare apporto economico, si impegnano a sostenere l’Associazione finanziandone le diverse attività.
Sono soci onorari coloro che si sono distinti per meriti sportivi e culturali e/o hanno acquisito meriti particolari per le attività dell’Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.
Le persone giuridiche ed i soggetti di diritto partecipano alle decisioni dell’Assemblea per mezzo del legale rappresentante o di un delegato.
La distinzione di denominazione tra i soci è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo fissa con provvedimento l’ammontare della quota associativa per l’anno seguente differenziandone l’importo a seconda della categoria di associati.

5. Domanda di ammissione

Chiunque intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta all’Associazione impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione competenti nonché a mantenere in regola la propria posizione amministrativa secondo la categoria sociale di appartenenza.
La richiesta di ammissione, da farsi esclusivamente mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall’Associazione, non ha effetto se non è accompagnata dal pagamento della quota associativa.
La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. In questo caso il Collegio dei Probiviri è convocato, per la decisione sul ricorso, dal Presidente del Collegio stesso e decide entro i trenta giorni successivi. Il Collegio dei Probiviri, all’esito dell’istruttoria, può ratificare la non ammissione ovvero ordinare al Consiglio Direttivo di accogliere il richiedente nel consesso.
In caso di non ammissione verrà restituita la quota associativa versata dall’aspirante socio all’atto della richiesta di iscrizione.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ad ogni socio verrà rilasciata la tessera sociale personale di CKF non cedibile né trasmissibile con validità per l’anno solare in corso al momento dell’avvenuta iscrizione. In tal modo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio CKF.

Art. 6 Diritti del soci

Tutti i soci, maggiorenni se persone fisiche, godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci hanno uguali diritti e possono:
1.partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2.partecipare alla vita associativa, esprimendo il loro voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e alla modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
3.partecipare alle elezioni degli organi sociali.

Art. 7 Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti:
1.ad osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
2.ad osservare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
3.al pagamento entro il 31 gennaio di ogni anno della quota associativa annuale stabilita per la sua categoria di appartenenza dal Consiglio Direttivo;
4.ad astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere all’Associazione;
Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo statuto o i regolamenti approvati, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione delle eventuali sanzioni.
Le quote associative vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, in ossequio a quanto previsto all’art. 4 ultimo comma, in funzione dei progetti di attività dell’Associazione.
In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
a)dimissione volontaria;
b)morosità protrattasi per oltre due mesi;
c)esclusione o radiazione pronunciata nei confronti del socio che non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, che svolga o abbia svolto o che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche di carattere morale all’Associazione;
d)scioglimento dell’Associazione;
e)decesso.

Art. 9 Procedimento di esclusione

Il procedimento di esclusione è regolamentato alla stregua di quello disciplinare di cui all’art. 26.

Art. 10 Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:
1.L’Assemblea degli Associati o dei Soci;
2.Il Consiglio Direttivo;
3.Il Presidente;
4.Il Collegio dei probiviri.

Art. 11 L’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica culturale e sportiva che il presente statuto contiene.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazione adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 Convocazione

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice presidente o da un quarto del totale dei soci con diritto di voto ed in regola con il versamento della quota, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, su richiesta di almeno un quarto del totale dei soci con diritto di voto ed in regola con il versamento della quota che dovranno formulare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendo presentare. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” presso la sede legale dell’Associazione, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, pubblicazione di annuncio sul sito internet dell’Associazione e aperta di apposito topic sul forum annesso, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo per consentirne la massima diffusione.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione (nella sede sociale o altrove) e l’ordine del giorno.
Le adunanze assembleari possono tenersi anche in video conferenza (anche mediante webcam) nonché mediante apposita discussione aperta all’uopo dall’Amministratore sul forum dell’Associazione, a condizione che:
possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l’esercizio del diritto di intervento reale alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
venga consentito al Presidente dell’adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
A tale fine il Presidente dell’Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali in videoconferenza; il segretario verbalizzante dell’assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.
L’avviso di convocazione deve contenere l’eventuale indicazione dei luoghi collegati con l’Associazione nei quali gli intervenienti possono affluire.

Art 13 Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria:
a)approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b)elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
c)approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo predisposti dal Consiglio Direttivo ad esclusione dei regolamenti a carattere tecnico e quelli relativi alla gestione e all’utilizzazione degli impianti e delle strutture che rimangono di esclusiva spettanza del Consiglio Direttivo;
d)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria:
a)delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b)delibera lo scioglimento dell’Associazione, la messa in liquidazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone altresì i poteri;
c)delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 14 Validità assembleare

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le ipotesi di maggioranza qualificata richiesta dal presente statuto.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno la metà degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.
Le assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
Nel corso della prima assemblea il Presidente facente funzione è nominato dalla maggioranza dei soci presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere, a cura del Segretario, apposito verbale in forma riassuntiva firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
I verbali assembleari sono conservati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, previa affissione nei locali dell’Associazione medesima ed inserimento sul sito internet e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare alle assemblee.
E’ ammessa la partecipazione per delega. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 15 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque ad undici componenti, determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione tenutasi dopo l’elezione entro i quindici giorni successivi, elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti l’espletamento dell’incarico.
Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività svolta quale consigliere.

Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui discutere e/o deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio.
Prima della nomina del Presidente la convocazione viene fatta, entro il termine indicato nell’art. 15 comma 2, da qualsiasi membro del Consiglio eletto.
Le convocazioni sono fatte a mezzo posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è pubblicato sul sito internet dell’Associazione e postato nella sezione dedicata del forum annesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione, che potrà prevedere anche lo svolgimento della riunione per audioconferenza o videoconferenza (anche mediante webcam) ovvero mediante apertura di apposita discussione sul forum dell’Associazione. In caso di riunione per audioconferenza o videoconferenza o sul forum, il Consiglio Direttivo si considererà validamente costituito a condizione che:
sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione , di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della riunione;
sia consentito al soggetto verbalizzante (di norma il Segretario) di recepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il Presidente, nel caso sia necessario deliberare su argomenti che rivestono carattere di urgenza, può sottoporre la questione ai componenti del Consiglio Direttivo trasmettendo via e-mail una proposta di delibera, chiedendo loro di esprimere il proprio voto con lo stesso mezzo. Le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo sono considerate validamente assunte ed immediatamente efficaci salvo la successiva formalizzazione nella prima riunione utile previa verifica da parte dei presenti della regolarità dei voti raccolti.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunione, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare ovvero portatrici di particolari interessi nelle questioni volta per volta trattate dal Consiglio. Gli invitati hanno in questo caso solo voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Non è ammesso l’intervento per delega. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con la maggiore anzianità di socio o dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell’Associazione
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.
I verbali sono conservati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo di esempio, al Consiglio:
a)attuare le finalità previste dallo statuto e curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b)redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei Soci;
c)fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria;
d)stabilire l’importo delle quote sociali;
e)redigere i regolamenti interni relativi alla gestione e alla utilizzazione delle strutture e degli impianti sociali;
f)organizzare le diverse attività realizzative degli scopi e delle finalità sociali;
g)stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l’attività sociale;
h)deliberare sulla domanda di ammissione dei soci ordinari e sostenitori;
i)deliberare in ordine all’inclusione di eventuali soci onorari;
j)compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
k)impostare ed avviare relazioni culturali con le altre organizzazioni nazionali od estere del settore canoa-kayak;
l)autorizzare il Presidente ad agire in giudizio o resistere alle liti;
m)irrogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci.

Art. 18 Eleggibilità

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea di rinnovo, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione anche via posta elettronica. Sul forum verrà aperta apposita discussione.
L’Assemblea si esprime sulle candidature con scrutinio segreto.

Art. 19 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è a tutti gli effetti il Presidente dell’Associazione.
Viene eletto, nella prima riunione tenutasi nei termini e nei modi di cui all’articolo 15 comma 2, dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Presidente controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Ha la firma per tutte le operazioni sociali e la rappresentanza legale dell’Associazione, con facoltà di agire e resistere in giudizio per il Sodalizio e di nominare allo scopo avvocati.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
a)provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
b)convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
c)convoca l’Assemblea dei soci;
d)E’ autorizzato ad aprire un conto corrente a nome dell’Associazione depositando la propria firma e delegando eventualmente il Segretario – Tesoriere alle operazioni sul conto.

Art. 20 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.
Viene delegato dal Presidente per effettuare ogni operazione sul conto corrente intestato all’Associazione.

Art 22 Decadenza

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, che resta in carica fino allo scadere dell’intero mandato. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro trenta giorni l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 23 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci e scelti fra persone, non necessariamente iscritte all’Associazione, note per la probità, la dignità e la rispettabilità.
Le candidature vengono sottoposte all’Assemblea dal Presidente facente funzione.
Il Collegio elegge fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 24 Compiti del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto. Inoltre, il Collegio dei Probiviri:
a)decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio Direttivo;
b)decide sulle controversie tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività sociali;
c)decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione;
d)decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione.
La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 25 Fatti sanzionabili

Si procede disciplinarmente nei confronti dell’iscritto che:
a) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) tenga una condotta in contrasto con i principi dell’associazionismo democratico;
c) tenga comportamenti gravemente lesivi dell’immagine, degli interessi e delle finalità dell’Associazione.

Art. 26 Procedimento disciplinare

L’azione disciplinare è avviata, qualora ne sussistano i presupposti, dal Presidente dell’Associazione, sia d’ufficio che su deferimento di qualunque socio.
Qualora l’azione disciplinare interessi membri degli organi associativi, ad esclusione dell’Assemblea dei soci, è necessario sottoporre l’iniziativa disciplinare al vaglio dell’Assemblea in convocazione straordinaria che la autorizza a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Presidente dell’Associazione, anche prima che il procedimento disciplinare abbia avuto inizio, può disporre provvedimenti cautelari, compresa la sospensione provvisoria da ogni attività sociale.
Il procedimento disciplinare è iniziato con la contestazione formale dell’addebito mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio interessato. La contestazione deve contenere l’indicazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, affinché l’interessato possa produrre al Consiglio memorie e scritti difensivi. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo, disposte eventuali attività istruttorie anche in considerazioni delle allegazioni difensive proposte dall’interessato, decide sulla contestazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 27 Decisione

Il Consiglio, esaurita la eventuale fase istruttoria, e di norma entro tre mesi dalla ricezione dell’atto di deferimento o dall’avvio ex officio dell’azione disciplinare, deve emettere una decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
1)censura;
2)sospensione a tempo determinato;
3)radiazione.
Il provvedimento che irroghi una sanzione deve essere tempestivamente comunicato all’interessato, entro e non oltre novanta giorni dalla deliberazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 28 Reclamo

Avverso il provvedimento di cui all’articolo precedente è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine decadenziale di trenta giorni dall’avvenuto ricevimento della decisione, mediante invio presso la sede dell’Associazione di un ricorso contenente, a pena di inammissibilità, i motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda.
Il Collegio dei Probiviri decide sul ricorso con provvedimento inappellabile.

Art. 29 Controversie interne

Qualunque controversia insorta tra gli organi sociali, tra i soci o tra i primi e i secondi, deve essere sottoposta dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell’Associazione. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 30 Interpretazione dello statuto

Qualora sorgano dubbi sull’interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, il Consiglio Direttivo, d’ufficio o su segnalazione di qualunque socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere al Collegio dei Probiviri l’interpretazione.
L’interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento.

Art. 31 Norme comuni a tutti i procedimenti

Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell’Associazione.
Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.
In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si provvederà alla sostituzione con il primo dei membri supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione, ove necessario, ne cura l’attuazione.

Art. 32 Fondo comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che possono pervenire all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi e delle finalità sociali, da eventuali avanzi di gestione e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Art. 33 Esercizio sociale e rendiconto

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Art. 34 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti, avendone interesse, dovrà farsi carico delle eventuali spese relative.

Art. 35 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del presente statuto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l’attivo netto sarà devoluto, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con lo scopo di perseguire finalità di utilità sociale, a Enti o Associazioni che si prefiggono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, essendo sempre esclusa una divisione tra i soci.

Art. 36 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norma del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto della Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.
Per delibera dell’assemblea costituente il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 37 Disposizioni conseguenti alla costituzione

All’atto della costituzione, l’Associazione, previa deliberazione dell’Assemblea costituente, presenta il seguente organigramma:

(a) Presidente, Fabio Carletti, C.F. CRLFBA82C21E125A      
(b) Vicepresidente, Davide Tommasin, C.F.TMMDVD78T23E098L
(c) Segretario con funzioni di tesoriere, Andrea Fasolo, C.F. FSLNDR74S24E098T
(d) Consiglieri:
(i) Fabio Carletti, C.F. CRLFBA82C21E125A    (ii) Davide Tommasin, C.F. TMMDVD78T23E098L    (iii) Andrea Fasolo, C.F. FSLNDR74S24E098T
(iiii) Monica Lolato, C.F. LLTMNC74R71L424A    (iiiiii) Gianfranco Sain, C.F. snagfr71d14i904
(e) Probiviri:
(i) Pietro Rossin, C.F. rssptr70a27f382q        (ii) Fabio Lucidi, C.F. LCDFBA68B26L483P        (iii)Marco Fattori, C.F. FTTMRC74C08L483S

Il Presidente dichiara che, al momento della costituzione, il fondo comune è costituito da:
- Conferimenti per € 560,00;
- Liberalità per € 110,00;
Per il primo anno, l’importo del versamento è determinato in € 30,00. I soci fondatori ne sono esonerati.
I soci tutti prendono atto della dichiarazione del Presidente e approvano.
Le cariche sociali in essere sono da considerarsi temporanee ed in vigore fino alla data della prima Assemblea degli associati che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre mesi sei a far data da oggi.

In Aquileia, lì 8 aprile 2008

I soci fondatori:
Davide Tommasin, C.F. TMMDVD78T23E098L        Fabio Carletti, C.F. CRLFBA82C21E125A        Andrea Fasolo, C.F. FSLNDR74S24E098T
Pietro Rossin, C.F. rssptr70a27f382q        Monica Lolato, C.F. LLTMNC74R71L424A        Fabio Lucidi, C.F. LCDFBA68B26L483P
Gianfranco Sain, C.F. snagfr71d14i904        Marco Fattori, C.F. FTTMRC74C08L483S